Art. 4.
(Riqualificazione).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, qualora non vi abbiano già provveduto, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di riqualificazione professionale per coloro i quali già esercitavano le attività di tatuaggio o di piercing antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le commissioni giudicatrici del corso di riqualificazione, presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale, competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso stesso, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

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      3. Per essere iscritti al corso di riqualificazione gli esercenti l'attività di tatuaggio o di piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale della ASL di competenza.

      4. I contenuti sanitari del corso di riqualificazione sono stabiliti in conformità alle «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del Ministero della sanità di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, e alle successive direttive in materia del Ministero della salute.
      5. Coloro che già esercitano l'attività di tatuatore o di piercer nelle more dell'organizzazione dei corsi di riqualificazione, possono continuare ad esercitare l'attività, fermo restando l'obbligo della frequenza e del superamento dei corsi stessi dopo la loro istituzione.
      6. L'attestato conseguito da coloro che hanno partecipato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi regionali, già istituiti alla medesima data in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e conformi a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, è equipollente all'attestato del corso di riqualificazione previsto dal medesimo articolo.
      7. L'attestato conseguito al termine dei corsi di riqualificazione previsti dal presente articolo e dei corsi di cui al comma 6 è valido su tutto il territorio nazionale.
      8. All'atto dell'istituzione dei corsi di riqualificazione previsti dal presente articolo, i corsi già istituiti ai sensi del comma 6 cessano di essere validi ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di tatuatore o di piercer.

 

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